Bando

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1172

 

IL RETTORE

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

VISTA

la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTA

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTO

il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTA

la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. a);

VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, rubricato "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";

VISTA

la Legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'art. 26;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamenti recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione";

VISTO

il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto- Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244»" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3 e 6;

VISTA

la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n.5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";

VISTO

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";

VISTA

la disposizione del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 12 luglio 2012 n.10899 in cui all'art. 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori, e successive modifiche;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

VISTO

il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015 n. 107", e in particolare l'art.14, comma 3, in forza del quale: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore ai servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L- 19 a indirizzo specifico per educatori di servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente Decreto";

VISTO

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 maggio 2018, prot. n. 378, recante: "Attuazione articolo 14, Decreto Legislativo n.65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore di servizi educativi per l'infanzia “e, in particolare l'art. 9 comma 2, in forza del quale: "I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all' art. 9 c.1 del D.M. n. 378 del 09/05/2018, accertati dall' Università in considerazione dei contenuti dei programmi di esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria Classe LM-85 bis";

VISTO

l'avviso MUR del 20 aprile 2023 relativo al Calendario delle prove di ammissione ai Corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale a.a. 2023/2024;

VISTO

la nota n. 6521 dell'11 aprile 2023 con la quale il MUR richiedeva agli Atenei coinvolti il potenziale formativo per i corsi a numero programmato nazionale a.a. 2023/2024;

VISTO

la delibera del Consiglio di Amministrazione e della comunicazione del 25 luglio 2023 con la quale l’Ateneo comunicava, per l'anno accademico 2023/2024, il proprio potenziale formativo per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 Bis) presso la sede di Città di Castello;

VISTE

le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia a.a. 2023/2024;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 937 del 19 luglio 2023 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria per l'anno accademico 2023/2024";

VISTA

la nota prot. n. 41484 del 10 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha richiesto, per far fronte al fabbisogno di personale docente abilitato manifestato in particolare da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), un'integrazione del fabbisogno originariamente comunicato tale da arrivare a complessive 10.000 unità;

VISTA

la nota prot. n. 13029 del 13 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha provveduto alla riapertura della banca dati, al fine di consentire agli Atenei l'integrazione del potenziale formativo già comunicato;

VISTO

il Decreto Ministeriale 1027 del 4 agosto 2023 con il quale sono stati definiti e ripartiti posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e con il quale si dispone che “i posti definiti per gli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, sono condizionati all’esito positivo delle procedure di accreditamento”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTA

l'offerta formativa dell'Università degli Studi Link Campus University per l'anno accademico 2023/2024;

RITENUTO

di dover provvedere a quanto sopra e di dover, pertanto, emettere avviso di bando riferito alla tipologia di selezione individuata dal sopracitato D.M. n. 937 del 19 luglio 2023;

CONSIDERATO

che l’Università degli Studi “Link Campus University” si trova nelle condizioni di cui al DM 1027 del 4.8.2023 e che si è ritenuto necessario garantire una completa e tempestiva informazione sulle procedure di accesso al corso.

DECRETA

 

È emanato il bando per l'ammissione al Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria [Classe LM-85 bis] per l'anno accademico 2023/2024 presso la sede di Città di Castello.

ART. 1 - POSTI A CONCORSO

  1. È indetto presso la sede di Città di Castello, nell'ambito del numero di posti programmato a livello nazionale, il concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria [Classe LM-85 bis] dell'Università degli Studi “Link Campus University” per l'anno accademico 2023/2024 presso la medesima sede.
  2. Il numero di posti disponibili assegnati all’Università degli Studi “Link Campus University”, in conformità con la programmazione degli accessi definita dal D.M. 04 agosto 2023 n. 1027, è il seguente:
    • n. 440 posti riservati a cittadini dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia (di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002) residenti in Italia;
    • n. 20 posti riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all'estero.
       

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE E TITOLI DI ACCESSO

  1. Possono partecipare alla prova di ammissione di cui al precedente articolo 1:
    • i cittadini dell'Unione Europea;
    • i cittadini extra Unione Europea, di cui all'art. 26 della Legge n. 189/2002 residenti in Italia;
    • i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero.
    Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono (Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19).
  2. Per l'ammissione alla prova e per l'eventuale successiva immatricolazione, i candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, conseguito in Italia o all'estero. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto idoneo in Italia ai sensi della normativa vigente e deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Il suddetto titolo deve, altresì, consentire nel Paese nel quale è stato conseguito l'accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto.
  3. Il possesso dei titoli di ammissione identificati nel presente articolo è autocertificato, ai sensi della normativa vigente, tramite la procedura on line, contestualmente alla presentazione della domanda; con esclusivo riferimento ai casi in cui la normativa non prevede l’autocertificazione l’interessato dovrà produrre la documentazione idonea ai sensi della normativa vigente.
  4. I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti entro il termine finale per l’iscrizione alle prove di selezione fissato al 18/09/2023.
  5. Compatibilità/Incompatibilità: la frequenza del Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria [Classe LM-85 bis] non è incompatibile con l’iscrizione a un altro corso universitario (Dottorato di Ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) fermo restando quanto previsto dal D.M. 930/2022.

 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE E TERMINI DI SCADENZA

  1. La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione:
    • alla presentazione della domanda di partecipazione ed entro e non oltre le ore 09.00 del 18/09/2023 esclusivamente attraverso la procedura online presente all’indirizzo internet https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria e con le modalità ivi descritte;
  2. Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente bando sono pubblicate alla pagina https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria
  3. Per accedere alla procedura di presentazione della domanda di partecipazione è necessario collegarsi alla piattaforma PICA andando al seguente link https://pica.cineca.it/unilink
  4. Se l’utente accede per la prima volta, dovrà effettuare una nuova registrazione inserendo tutti i dati richiesti nel form. Conclusa la registrazione, sarà possibile accedere alla procedura per presentare la domanda di partecipazione. La conservazione delle credenziali è ad esclusiva cura del Candidato. Il mancato svolgimento della procedura di presentazione della domanda ovvero la mancata produzione o leggibilità dei documenti indicati come obbligatori comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
  5. È esclusivo onere del candidato verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, che costituisce l’UNICO procedimento di iscrizione alla selezione;
  6. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo parimenti non sarà accettata come domanda la mera compilazione dei dati, pur se qualificata dalla presenza degli allegati richiesti, che non si sia conclusa con il formale invio definitivo della domanda entro il termine di scadenza.
  7. Le certificazioni di competenza linguistica in lingua inglese, rilasciate ai sensi del D.M. n. 3889/2012, dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione online. L'Università si riserva di effettuare controlli a campione sulle certificazioni inviate. Non saranno valutate le certificazioni conseguite in data successiva al 20 luglio c.a. e le certificazioni fatte pervenire in modalità diversa da quella indicata.

ART. 4 - CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

  1. Coloro i quali si trovano in situazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, o con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) ai sensi della L. 170/2010 e relative linee guida, devono fare esplicita richiesta degli ausili, strumenti compensativi, misure dispensative (tempi aggiuntivi, nella misura massima del 50% rispetto al tempo complessivo della prova) necessari per sostenere la prova
  2. Secondo disposizioni ministeriali dettate in materia di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio sono strumenti compensativi ammessi:
    • utilizzo di calcolatrice (non scientifica - di proprietà del richiedente che deve portare per la prova)
    • affiancamento di tutor per la lettura e scrittura del test
    • utilizzo lente ingrandimento (a carico del candidato) /software
    • Tempo aggiuntivo nella misura nella misura del 50% del tempo previsto per la prova per i candidati ex lege 104/92
    • testo ingrandito (se consentito)
    • Servizio di accompagnamento per gli spostamenti all'interno della sede e per l'utilizzo dei servizi igienici (per disabilità motorie o visive)
    • Interpretariato della lingua dei segni italiana (per sordi)
    Non sono ammessi i seguenti strumenti compensativi:
    • dizionario e/o vocabolario;
    • formulario;
    • tavola periodica degli elementi;
    • mappa concettuale;
    • personal computer/tablet/smartphone/smartwatch o altra strumentazione similare.
  3. Tale richiesta va effettuata esclusivamente all’atto della presentazione della domanda ed attraverso la procedura di cui all’articolo precedente compilando la sezione “Richiesta di ausilio” e allegando la certificazione relativa al proprio stato di invalidità, handicap o DSA rilasciata dal competente ente pubblico; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità.
  4. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.
  5. Il mancato invio della documentazione o l'invio di documentazione non conforme ai criteri indicati comporterà per il/la candidato/a lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili e dei tempi aggiuntivi richiesti.

ART. 5 - CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

  1. cittadini extra Unione Europea residenti all'estero sono tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le modalità e i tempi descritti nell'articolo 3 del presente bando.

ART. 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

  1. La Commissione di valutazione della prova di ammissione è nominata con Decreto Rettorale, durante lo svolgimento delle attività concorsuali è coadiuvata nei suoi compiti dal personale tecnico-amministrativo.
  2. Competono alla Commissione e al personale tecnico-amministrativo incaricato gli adempimenti per il riconoscimento dell'identità, l'osservanza degli obblighi dei candidati nel corso dello svolgimento della prova di ammissione, l'esercizio della vigilanza.

ART. 7 - DATA, LUOGO E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROVA

  1. La prova di ammissione avrà luogo il giorno 20 settembre 2023 alle ore 11.00
  2. La sede di svolgimento della prova e l’orario e le modalità di svolgimento delle procedure di identificazione e di ingresso in aula, saranno resi noti almeno cinque giorni prima delle prove mediante pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi “Link Campus University”, alla pagina: https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria.
  3. La pubblicazione di cui alla lettera precedente ha il valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L’assenza del/della candidato/a sarà considerato quale rinuncia alla partecipazione, qualunque ne sia la causa.
  4. I locali di svolgimento della prova di ammissione saranno determinati in base al numero delle domande di partecipazione pervenute e potranno collocarsi anche al di fuori della sede dell’Università degli Studi “Link Campus University” di Città di Castello ma comunque collocati in Umbria oppure nel Comune di Roma.
  5. L’eventuale suddivisione dei candidati nei settori assegnati sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo entro il 19/09/2023. Tale avviso avrà valore di notifica ufficiale. Non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati.
  6. I candidati dovranno presentarsi nel luogo e all’orario indicato con le modalità sopra descritte muniti di un documento di identità in corso di validità. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
  7. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
  8. Per consentire il regolare avvio della prova l’accesso sarà consentito fino all’orario di chiusura delle attività di identificazione all’ingresso indicato con le modalità sopra descritte. Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.
  9. Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari, tenuto conto che è fatto divieto di avere nella propria disponibilità, seppur spenti, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLA PROVA

  1. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
  2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, su argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico; cultura letteraria, storico-sociale e geografica; cultura matematico-scientifica.
  3. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A del D.M. 937 del 19 luglio 2023, vengono predisposti:
    • quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
    • venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
    • venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI

  1. La prova avrà inizio alle ore 11:00.
  2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti. È consentito lasciare l'aula solo dopo 60 minuti dall'inizio della prova, apponendo la firma e l'ora sul foglio di identificazione.
  3. Ai candidati con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti da DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati e che appiano presentato la documentazione prevista all’atto della presentazione della domanda, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nel presente bando.
  4. A pena di inammissibilità, per sostenere la prova è necessario presentarsi, per le operazioni di identificazione e ammissione all’aula d’esame, nelle sedi e negli orari indicati dall’Università alla seguente pagina https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria.
  5. È possibile accedere all’aula in cui si svolge la prova soltanto dopo le procedure di identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, o con documenti non validi, oppure in ritardo, non sono ammessi.
  6. Le prove devono essere svolte secondo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ateneo ovvero impartite dalla Commissione esaminatrice rispettando gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
  7. Fermo restando quanto descritto alla lettera precedente, durante il test preselettivo e la prova scritta i candidati devono:
    • fare uso esclusivamente del materiale fornito dalla Commissione, compreso quello per la compilazione della prova (pennarello e/o penna a sfera);
    • compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
    • consegnare all’uscita tutto il materiale ricevuto.
  8. I candidati non possono, a pena di esclusione:
    • comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione esaminatrice;
    • utilizzare o comunque avere nella propria disponibilità, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del/le candidato/e e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiali di consultazione.
  9. Sono causa di annullamento della prova:
    • lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula si è iscritti, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto si sia dato atto a verbale;
    • l’utilizzo in aula o comunque avere nella propria disponibilità di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzione parziali anche di essi, appunti manoscritti e materiali di consultazione;
    • l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma, di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione nonché, più in generale, di segni di riconoscimento;
    • l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso
    • dei candidati e delle candidate;
    • la violazione delle Istruzioni pubblicate sul sito ovvero comunicate dalla Commissione.
  10. L’annullamento della prova e la conseguente esclusione sono disposti dalla Commissione che ne darà atto nel verbale.
  11. La vigilanza verrà effettuata da personale presente in aula durante l’espletamento della prova.

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

  1. La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:
    • 1 punto per ogni risposta esatta;
    • 0 punti per ogni risposta omessa, errata ovvero in presenza di marcature plurime.
  2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5:
    • la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova scritta di cui al comma 1, un punteggio non inferiore a 55/80;
    • per coloro i quali conseguano un punteggio non inferiore a 55/80, la votazione della prova sarà integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa e ricompresi nell'elenco aggiornato dalla competente Direzione Generale del MIUR. Ogni altra certificazione, attestazione, idoneità, superamento di esame rilasciata da Università italiane o straniere o da altri Enti non sarà oggetto di valutazione. La Certificazione di competenza in lingua straniera dovrà, altresì, rispondere ai requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, che di seguito si riporta.
      Sono requisiti per il riconoscimento delle certificazioni rilasciate:
      -la conformità al QCER e, in particolare alla scala dei sei livelli specificati nella "Scala globale" e nella "Griglia di Autovalutazione";
      -l'attestazione del livello di competenza linguistico - comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità;
      -la presentazione, da parte dell'Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni rilasciate con quelli previsti dal QCER.
      La votazione sarà integrata secondo il seguente punteggio:
      • B1: punti 3
      • B2: punti 5
      • C1: punti 7
      • C2: punti 10
      In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.
  3. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 1 e 3, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.
  4. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
    • prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
    • in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
    • in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
  5. Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando si procederà con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell’ambito di ciascun contingente mediante la formulazione di un'ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista al comma 1. Tale graduatoria sarà costituita dai candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 55/80; in tal caso, concorreranno alla determinazione del punteggio finale sia la votazione conseguita con
  6. l'espletamento della prova di cui al comma 1 sia il punteggio derivante dal possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 di cui al comma 2.
  7. Nel caso in cui uno o più candidati collocati in posizione utile ai fini dell’ammissione al corso rinuncino ovvero (a seguito di riconoscimenti di CFU in ingresso) vengano assegnati a un anno diverso dal primo, verranno ammessi al corso, per un numero pari ai rinunciatari e ammessi agli anni successivi, i candidati collocati in posizione non utile secondo l’ordine della graduatoria. Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidate/i inferiore al numero di posti messi a bando, si procederà ad integrarla con soggetti idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati secondo i criteri stabiliti nel presente bando e ammessi dall’Ateneo sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine saranno rese note le modalità, i termini e le scadenze delle istanze sul sito istituzionale dell’Università.

ART. 11 - OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

  1. La prova di ammissione avrà anche la funzione di verifica del possesso di una adeguata preparazione iniziale, al fine della attribuzione agli studenti che, pur avendo superato la selezione, non abbiano raggiunto una soglia minima di risposte corrette, di eventuali Obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Pertanto, a seguito del sostenimento della prova di ammissione per il candidato ammesso vengono considerate le seguenti soglie di punteggio minimo per ciascuna area, al di sopra delle quali non sono previsti Obblighi Formativi Aggiuntivi:
    • 28 punti nei quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
    • 14 punti nei quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
    • 14 punti nei quesiti di cultura matematico-scientifica.
  2. Gli studenti che non abbiano superato le soglie dovranno soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi nel primo anno di corso mediante la frequenza obbligatoria ed il superamento della relativa prova finale, delle attività di recupero organizzate dal Corso di studi, della durata di almeno 30 ore per ciascuna delle tipologie di OFA di cui al comma precedente.
  3. La modalità di erogazione delle attività di recupero è effettuata in modalità e-learning.
  4. Gli studenti assegnatari di OFA non potranno iscriversi al secondo anno, qualora non frequentassero i corsi di recupero e non superassero la relativa prova finale.

ART. 12 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

  1. A seguito dello svolgimento della prova, in relazione alla posizione di merito dei singoli candidati, verranno elaborate dalla Commissione esaminatrice due graduatorie:
    • graduatoria relativa ai cittadini dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
    • graduatoria relativa ai cittadini extra Unione Europea residenti all'estero.
  2. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web di Ateneo alla pagina https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria con apposito avviso.
  3. A partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i candidati utilmente collocati dovranno procedere all'immatricolazione con le modalità e i termini che saranno pubblicati sul sito web di Ateneo alla pagina https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria.
  4. Le pubblicazioni effettuate sulla pagina istituzionale hanno valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge e pertanto non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

 

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE

  1. Coloro i quali risultano collocati in posizione utile dovranno effettuare l’iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall’Università sul sito istituzionale alla pagina https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria. Il/la candidato/a collocato/a in posizione utile, o che risulti tale a seguito di scorrimento della graduatoria, che non effettui l’iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall’Università verrà considerato rinunciatario; parimenti verrà considerato rinunciatario il/la candidato/a che, pur avendo completato le procedure di immatricolazione, non provveda al pagamento della I rata di immatricolazione e della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio nei termini e modalità indicate alla pagina https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria.
  2. La retta di iscrizione annuale al corso è fissata in euro 5.900,000 ed è prevista la seguente rateizzazione dell’importo:
    • prima rata euro 1.550,00 all’atto dell’iscrizione e comunque nel mese di ottobre;
    • seconda rata euro 1.450,00 entro fine dicembre;
    • terza rata euro 1.450,00 entro fine febbraio;
    • quarta rata euro 1.450,00 entro fine aprile.
  3. Oltre alla retta di cui al comma precedente, per la valida iscrizione al corso è necessario effettuate, congiuntamente alla prima rata
    • il versamento, per il solo primo anno di iscrizione, di euro 250,00 per diritti di immatricolazione;
    • il versamento, per ciascun anno, della Tassa Regionale per il diritto allo studio di euro 140,00
    • il versamento di euro 16,00 per l’imposta di bollo.
  4. La mancata immatricolazione degli aventi titolo nei modi sopra indicati ovvero il mancato versamento della prima rata e degli importi di cui al precedente comma terzo, comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione per l'anno accademico 2023/2024 al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e i posti vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente.

ART. 14 - AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA PER I LAUREATI IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (CLASSE L-19)

  1. Ai sensi del Decreto Ministeriale del 19 luglio 2023, n. 937 i laureati in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) potranno essere ammessi:
    • al terzo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) per l'a.a. 2023/2024 solo se in possesso dei requisiti minimi, di cui al D.M. n. 378 del 09/05/2018 art. 9 c.1, accertati da questa Università in considerazione dei contenuti dei programmi di esame, previo superamento della prova di ammissione e sempre nel rispetto del contingente assegnato all’Ateneo;
    • al secondo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) qualora non siano in possesso dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 378 del 09/05/2018 art. 9 c.1, previo superamento della prova e sempre nel rispetto del contingente assegnato all’Ateneo.

ART. 15 - ISCRIZIONE IN SEGUITO A PASSAGGI, TRASFERIMENTI E PER IL CONSEGUIMENTO DI UN SECONDO TITOLO

  1. Il Corso di laurea quinquennale magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
  2. è a numero programmato su disposizione del Ministero dell'Università e della Ricerca e, in tal senso, non è possibile accettare iscrizioni in sovrannumero rispetto al contingente fissato in sede ministeriale.
  3. Gli studenti iscritti in seguito a passaggi interni da altro corso di laurea, trasferimenti da altri Atenei o per il conseguimento di un secondo titolo (già in possesso di una laurea) saranno tutti collocati al primo anno di corso, pur con la eventuale convalida e/o la dispensa degli insegnamenti ritenuti riconoscibili dai competenti organi accademici di questo Ateneo.
  4. L'eventuale passaggio ad anni successivi al primo è sempre vincolato alla possibilità di posti vacanti e lo studente che si immatricola deve essere consapevole del fatto che in alcun modo gli può essere garantita la possibilità di ottenere una abbreviazione della propria carriera accademica.
  5. Quando, in seguito a rinuncia agli studi oppure trasferimento in uscita, si verifica tale condizione gli uffici di Segreteria studenti provvederanno alla pubblicazione di un bando per l'ammissione ad anni successivi e, dunque, sulla base dei requisiti posseduti da ciascun richiedente, alla formulazione di una graduatoria.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi “Link Campus University” ai sensi del. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito https://www.unilink.it/privacy/
  2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi “Link Campus University” nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Vincenzo Iellamo (mail: rdp@unilink.it – pec lcu@pec.unilink.it).

ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  1. Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Russo.

ART. 18 - PUBBLICITÀ

  1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo ed è consultabile all'indirizzo https://unilink.it/didattica/formazioneprimaria
  2. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa, in particolare al D.M n. 937 del 19 luglio 2023 e al D. M. 1027 del 4 agosto 2023.
  2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

 

Roma, 23 agosto 2023

 

Il Rettore

Prof. Carlo Alberto Giusti